Termini e condizioni generali
Termini e condizioni generali (AGB) di BolusCare UG (haftungsbeschränkt)
§ 1 Ambito di applicazione / Forma
- Le presenti Condizioni Generali di Contratto (AGB) si applicano a tutti i rapporti commerciali con i clienti («Acquirenti») di BolusCare UG (haftungsbeschränkt), Gewerbepark Grünewald 9, 58540 Meinerzhagen, Germania. Le AGB si applicano solo se l'Acquirente è un imprenditore ai sensi del § 14 del Codice civile tedesco (BGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico.
- Le AGB si applicano in particolare ai contratti di vendita e/o fornitura di beni mobili («Merce»), indipendentemente dal fatto che BolusCare produca essa stessa la Merce o la acquisti da fornitori (§§ 433, 650 BGB). Salvo diverso accordo, le AGB vigenti al momento dell'ordine dell'Acquirente, o comunque nell'ultima versione comunicatagli in forma testuale, si applicano come accordo quadro anche ai futuri contratti dello stesso tipo, senza che BolusCare debba richiamarle nuovamente in ogni singolo caso.
- Le AGB si applicano in via esclusiva. Condizioni generali divergenti, contrastanti o integrative dell'Acquirente diventano parte del contratto solo se e nella misura in cui BolusCare ne abbia espressamente accettato la validità. Tale requisito di accettazione vale in ogni caso, anche qualora l'Acquirente, nell'ambito dell'ordine, richiami le proprie condizioni generali e BolusCare non vi si opponga espressamente.
- Gli accordi individuali (ad es. contratti quadro di fornitura, accordi di garanzia della qualità) e le indicazioni contenute nella conferma d'ordine di BolusCare prevalgono sulle AGB.
- Le dichiarazioni e comunicazioni dell'Acquirente giuridicamente rilevanti in relazione al contratto (ad es. fissazione di termini, denuncia di vizi, recesso o riduzione del prezzo) devono essere rese per iscritto. Ai fini delle presenti AGB, la forma scritta comprende anche la forma testuale (ad es. lettera, e-mail, fax). Restano ferme le disposizioni legali sulla forma e le ulteriori prove, in particolare in caso di dubbi sulla legittimazione del dichiarante.
- I riferimenti all'applicabilità di disposizioni di legge hanno valore puramente esplicativo. Anche senza tale chiarimento trovano quindi applicazione le disposizioni di legge, salvo che nelle presenti AGB esse siano direttamente modificate o espressamente escluse.
§ 2 Conclusione del contratto
- Le offerte sono non vincolanti e senza impegno. Ciò vale anche qualora l'Acquirente abbia ricevuto cataloghi, documenti tecnici o altre descrizioni di prodotto o documentazione – anche in forma elettronica – sui quali BolusCare si riserva i propri diritti di proprietà e d'autore.
- L'ordine della Merce da parte dell'Acquirente costituisce un'offerta vincolante. Il contratto si perfeziona solo con la conferma d'ordine scritta o con la consegna.
§ 3 Prezzi e pagamento
- Salvo diverso accordo nel singolo caso, si applicano i prezzi di BolusCare vigenti al momento della conclusione del contratto, franco magazzino, oltre IVA di legge. Le spese di trasporto ed eventuali ulteriori costi come dazi, tasse, imposte o altri oneri pubblici sono a carico dell'Acquirente.
- Il prezzo di acquisto è dovuto senza deduzioni ed è esigibile entro 14 giorni dalla fatturazione e dalla consegna. BolusCare ha tuttavia il diritto, anche nell'ambito di rapporti commerciali continuativi, di effettuare una consegna, in tutto o in parte, solo dietro pagamento anticipato. BolusCare comunica tale riserva al più tardi con la conferma d'ordine.
- Alla scadenza del suddetto termine di pagamento, l'Acquirente è in mora. Durante la mora, il prezzo di acquisto produce interessi al tasso legale di mora di volta in volta vigente. BolusCare si riserva di far valere un maggior danno da mora. Resta impregiudicato, nei confronti dei commercianti, il diritto agli interessi commerciali di scadenza (§ 353 del Codice di commercio tedesco, HGB).
- All'Acquirente spettano diritti di compensazione o di ritenzione solo nella misura in cui la sua pretesa sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o sia incontestata. In caso di vizi della fornitura restano impregiudicati, in particolare, i controdiritti dell'Acquirente ai sensi del § 7, comma 6, seconda frase, delle presenti AGB.
- Qualora, dopo la conclusione del contratto, emerga (ad es. a seguito di domanda di apertura di una procedura di insolvenza) che la pretesa al prezzo di acquisto è messa a rischio dalla carente capacità di adempimento dell'Acquirente, BolusCare ha diritto, secondo le disposizioni di legge, di rifiutare la prestazione e – eventualmente previa fissazione di un termine – di recedere dal contratto (§ 321 BGB). Nei contratti per la realizzazione di beni non fungibili (produzioni su misura), BolusCare può dichiarare il recesso immediatamente; restano ferme le disposizioni di legge sulla non necessarietà della fissazione del termine.
§ 4 Consegna, passaggio del rischio, ricezione, mora nella ricezione
- La consegna avviene franco fabbrica, luogo che costituisce anche il luogo di adempimento per la consegna ed eventuali adempimenti successivi. Il rischio passa al cliente al momento della consegna allo spedizioniere. Su richiesta e a spese dell'Acquirente, la Merce viene spedita a un'altra destinazione (vendita con spedizione). Salvo diverso accordo, BolusCare ha il diritto di determinare autonomamente le modalità di spedizione (in particolare vettore, percorso di spedizione, imballaggio).
- Il rischio del perimento accidentale e del deterioramento accidentale della Merce passa all'Acquirente al più tardi al momento della consegna. Nella vendita con spedizione, tuttavia, il rischio del perimento accidentale e del deterioramento accidentale della Merce, nonché il rischio del ritardo, passano già al momento della consegna della Merce allo spedizioniere, al vettore o alla persona o ente comunque incaricato di eseguire la spedizione. Qualora sia stato concordato un collaudo, questo è determinante ai fini del passaggio del rischio. Anche per il resto si applicano di conseguenza le disposizioni di legge sul contratto d'opera relative al collaudo concordato. La mora nell'accettazione da parte dell'Acquirente equivale alla consegna o al collaudo.
- Se l'Acquirente è in mora nell'accettazione, omette un atto di cooperazione necessario o la consegna subisce ritardi per altri motivi a lui imputabili, BolusCare ha diritto al risarcimento del danno che ne deriva, comprese le spese aggiuntive (ad es. costi di magazzinaggio). Restano impregiudicate la prova di un danno maggiore e le pretese legali di BolusCare (in particolare il rimborso di spese aggiuntive, un equo indennizzo, il recesso); l'importo forfettario va tuttavia imputato su ulteriori pretese pecuniarie. L'Acquirente può dimostrare che a BolusCare non è stato causato alcun danno, oppure un danno notevolmente inferiore all'importo forfettario suddetto.
§ 5 Termine di consegna e mora nella consegna
- Il termine di consegna viene concordato individualmente ovvero indicato da BolusCare al momento dell'accettazione dell'ordine.
- Qualora BolusCare non possa rispettare termini di consegna vincolanti per motivi a essa non imputabili (indisponibilità della prestazione), BolusCare ne informerà senza indugio l'Acquirente, comunicando al contempo il nuovo termine di consegna previsto. Se la prestazione non è disponibile nemmeno entro il nuovo termine, BolusCare ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte; l'eventuale controprestazione già effettuata dall'Acquirente verrà rimborsata senza indugio da BolusCare. Sussiste indisponibilità della prestazione, ad esempio, in caso di mancato approvvigionamento tempestivo da parte dei fornitori di BolusCare, laddove BolusCare abbia concluso un'operazione di copertura congruente, in caso di altre perturbazioni della catena di fornitura dovute ad esempio a forza maggiore, o quando BolusCare non sia tenuta nel singolo caso a procurarsi la Merce.
§ 6 Riserva di proprietà
- BolusCare si riserva la proprietà della Merce venduta fino al pagamento integrale di tutti i crediti presenti e futuri derivanti dal contratto di compravendita e da un rapporto commerciale continuativo (crediti garantiti).
- La Merce soggetta a riserva di proprietà non può essere né data in pegno a terzi né ceduta in garanzia prima del pagamento integrale dei crediti garantiti. L'Acquirente deve informare senza indugio e per iscritto BolusCare qualora venga presentata una domanda di apertura di una procedura di insolvenza o qualora terzi accedano (ad es. mediante pignoramento) alla Merce di proprietà di BolusCare.
- In caso di comportamento contrario al contratto da parte dell'Acquirente, in particolare in caso di mancato pagamento del prezzo di acquisto scaduto, BolusCare ha diritto di recedere dal contratto secondo le disposizioni di legge e/o di richiedere la restituzione della Merce in virtù della riserva di proprietà. La richiesta di restituzione non comporta al contempo la dichiarazione di recesso; BolusCare ha piuttosto il diritto di richiedere semplicemente la restituzione della Merce, riservandosi il recesso. Se l'Acquirente non paga il prezzo di acquisto scaduto, BolusCare può far valere tali diritti solo se ha previamente fissato invano all'Acquirente un termine ragionevole per il pagamento, oppure se tale fissazione del termine è superflua secondo le disposizioni di legge.
§ 7 Destinazione d'uso e applicazione del prodotto
I prodotti sono dispositivi medici e devono essere utilizzati esclusivamente secondo le istruzioni per l'uso. L'applicazione è riservata esclusivamente a personale medico specializzato e adeguatamente formato.
§ 8 Vizi / Garanzia
- Per i diritti dell'Acquirente in caso di vizi materiali e giuridici (comprese le consegne errate o in quantità insufficiente, nonché istruzioni difettose) si applicano le disposizioni di legge, salvo quanto diversamente stabilito di seguito. Restano in ogni caso impregiudicate le disposizioni di legge sulla vendita di beni di consumo (§§ 474 e ss. BGB) e i diritti dell'Acquirente derivanti da garanzie prestate separatamente, in particolare dal produttore.
- L'Acquirente è tenuto a denunciare senza indugio i vizi a BolusCare. Fondamento della responsabilità per vizi è anzitutto l'accordo raggiunto in merito alle caratteristiche e all'uso previsto della Merce (compresi accessori e istruzioni). Si considerano accordo sulle caratteristiche, in tal senso, tutte le descrizioni del prodotto e le indicazioni del produttore che siano oggetto del singolo contratto o che siano state rese pubbliche da BolusCare (in particolare in cataloghi o sul sito internet) al momento della conclusione del contratto. Qualora la caratteristica non sia stata concordata, si deve valutare secondo la normativa di legge se sussista o meno un vizio (§ 434, comma 3 BGB). Le dichiarazioni pubbliche del produttore o rese per suo conto, in particolare nella pubblicità o sull'etichetta della Merce, prevalgono sulle dichiarazioni di altri terzi.
- BolusCare non risponde, in linea di principio, dei vizi che l'Acquirente conosca al momento della conclusione del contratto o che ignori per colpa grave (§ 442 BGB). Inoltre, le pretese dell'Acquirente per vizi presuppongono che questi abbia adempiuto ai propri obblighi legali di esame e denuncia (§§ 377, 381 HGB). Nel caso di dispositivi medici destinati a un'ulteriore lavorazione, l'esame dell'assenza di vizi da parte dell'Acquirente deve avvenire in ogni caso immediatamente prima della lavorazione. Qualora, al momento della consegna, dell'esame o in un momento successivo, emerga un vizio, ne deve essere data comunicazione scritta senza indugio a BolusCare.
- In ogni caso, i vizi evidenti devono essere denunciati per iscritto entro tre giorni lavorativi dalla consegna e i vizi non riconoscibili all'esame entro lo stesso termine dalla loro scoperta. Qualora l'Acquirente ometta il dovuto esame e/o la denuncia dei vizi, la responsabilità di BolusCare per il vizio non denunciato, o denunciato in ritardo o in modo non conforme, è esclusa secondo le disposizioni di legge.
- Se la cosa consegnata è viziata, BolusCare può dapprima scegliere se effettuare l'adempimento successivo mediante l'eliminazione del vizio (riparazione) oppure mediante la consegna di una cosa priva di vizi (consegna sostitutiva). Qualora il tipo di adempimento successivo scelto da BolusCare risulti, nel singolo caso, inesigibile per l'Acquirente, questi può rifiutarlo. Resta impregiudicato il diritto di BolusCare di rifiutare l'adempimento successivo alle condizioni previste dalla legge.
- BolusCare ha il diritto di subordinare l'adempimento successivo dovuto al pagamento, da parte dell'Acquirente, del prezzo di acquisto scaduto. L'Acquirente ha tuttavia il diritto di trattenere una parte del prezzo di acquisto adeguata rispetto al vizio.
- L'Acquirente deve concedere a BolusCare il tempo e l'occasione necessari per l'adempimento successivo dovuto, in particolare consegnando la Merce contestata a fini di verifica. In caso di consegna sostitutiva, l'Acquirente deve restituire a BolusCare, su richiesta di quest'ultima, la cosa viziata secondo le disposizioni di legge; l'Acquirente non ha tuttavia alcun diritto alla restituzione.
- Le spese necessarie ai fini della verifica e dell'adempimento successivo, in particolare le spese di trasporto, di viaggio, di manodopera e di materiale, sono sostenute ovvero rimborsate da BolusCare secondo quanto previsto dalla normativa di legge e dalle presenti AGB, qualora sussista effettivamente un vizio. In caso contrario, BolusCare può richiedere all'Acquirente il rimborso dei costi derivanti dalla richiesta ingiustificata di eliminazione del vizio, qualora l'Acquirente sapesse o avrebbe potuto riconoscere che in realtà non sussisteva alcun vizio.
- Qualora un termine ragionevole fissato dall'Acquirente per l'adempimento successivo sia decorso infruttuosamente, o sia superfluo secondo le disposizioni di legge, l'Acquirente può recedere dal contratto di compravendita o ridurre il prezzo di acquisto secondo le disposizioni di legge. In caso di vizio irrilevante, tuttavia, non sussiste alcun diritto di recesso.
- Sono escluse le pretese dell'Acquirente al rimborso delle spese ai sensi del § 445a, comma 1 BGB.
§ 9 Ulteriore responsabilità
- Salvo quanto diversamente risulti dalle presenti AGB, incluse le disposizioni seguenti, BolusCare risponde solo in caso di violazione di obblighi contrattuali ed extracontrattuali secondo le disposizioni di legge.
- BolusCare risponde per il risarcimento del danno – a prescindere dal titolo giuridico – nell'ambito della responsabilità per colpa in caso di dolo e colpa grave. In caso di colpa lieve, BolusCare risponde, fatte salve le limitazioni di responsabilità previste dalla legge (ad es. diligenza nei propri affari; violazione irrilevante di un obbligo), solo
a) per i danni derivanti dalla lesione della vita, del corpo o della salute,
b) per i danni derivanti dalla violazione di un obbligo contrattuale essenziale (obbligo il cui adempimento rende anzitutto possibile la regolare esecuzione del contratto e sul cui rispetto la controparte contrattuale fa e può fare regolarmente affidamento); in tal caso, tuttavia, la responsabilità di BolusCare è limitata al risarcimento del danno prevedibile e tipicamente ricorrente. - Le limitazioni di responsabilità risultanti dal comma 2 si applicano anche nei confronti di terzi, nonché in caso di violazioni di obblighi commesse da persone (anche a loro favore) di cui BolusCare debba rispondere secondo le disposizioni di legge. Esse non si applicano qualora un vizio sia stato dolosamente taciuto o sia stata assunta una garanzia sulla qualità della Merce, né alle pretese dell'Acquirente ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.
- A causa di una violazione di obblighi che non consista in un vizio, l'Acquirente può recedere o risolvere il contratto solo se ne siamo responsabili. È escluso un libero diritto di recesso dell'Acquirente (in particolare ai sensi dei §§ 650, 648 BGB). Per il resto si applicano i presupposti e le conseguenze giuridiche previsti dalla legge.
Nota: i commi 2 e 3 di questo paragrafo compaiono, con lo stesso contenuto, duplicati sull'attuale sito WordPress – qui riportati così come sono; da correggere eventualmente nella prossima revisione delle AGB.
§ 10 Restituzione
Non sussiste alcun diritto di recesso. I prodotti aperti sono esclusi dal cambio.
§ 11 Protezione dei dati
Il trattamento dei dati personali avviene in conformità al GDPR.
§ 12 Legge applicabile / Foro competente
- Alle presenti AGB e al rapporto contrattuale tra BolusCare e l'Acquirente si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione del diritto uniforme internazionale, in particolare della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci.
- Qualora l'Acquirente sia un commerciante ai sensi del Codice di commercio tedesco, una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio speciale di diritto pubblico, il foro esclusivo – anche internazionale – per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la sede legale di BolusCare. Lo stesso vale qualora l'Acquirente sia un imprenditore ai sensi del § 14 BGB. BolusCare ha tuttavia in ogni caso anche il diritto di agire in giudizio nel luogo di adempimento dell'obbligo di consegna secondo le presenti AGB, ovvero secondo un accordo individuale prevalente, oppure presso il foro generale dell'Acquirente. Restano impregiudicate le disposizioni di legge prevalenti, in particolare quelle relative a competenze esclusive.
§ 13 Disposizioni finali
Qualora una delle disposizioni delle AGB risultasse inefficace, l'efficacia delle restanti disposizioni non ne sarà pregiudicata.
Contatti:
E-mail: info@boluscare.com
Telefono: +49 170 99 66 995
BolusCare UG
Amministratore Delegato: Bastian Hollmann
Gewerbepark Grünewald 9
58540 Meinerzhagen
Germania
Produttore: BolusCare UG (haftungsbeschränkt)
Gewerbepark Grünewald 9, 58540 Meinerzhagen
SRN: DE-MF-000056518
Marcatura CE ai sensi del MDR (UE) 2017/745
Dispositivo medico di Classe I